Art. 17
LEGGE 10 agosto 1950, n. 715
In vigore dal 22 ago 1956
Le somme versate al "Fondo per l'incremento edilizio" ad estinzione dei mutui, nonchè quelle allo stesso dovute a titolo di penale a norma dei precedenti , sono impiegate per la concessione di nuovi mutui.
Del pari gli interessi, dedotto quanto necessario per fronteggiare le spese per il funzionamento della Commissione e della segreteria di cui ai precedenti , sono devoluti alla concessione di nuovi mutui. Inizialmente alle spese si provvederà con le disponibilità del fondo di cui al precedente .
La misura dei compensi ai componenti della Commissione e della Segreteria tecnica, nonchè la misura delle altre spese necessarie per il funzionamento di detti organi, e il relativo ammontare, sono determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, e possono essere modificati alla fine di ogni triennio. I fondi occorrenti sono messi a disposizione del presidente della Commissione
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