Art. 13

LEGGE 10 agosto 1950, n. 715

In vigore dal 29 set 1950
La Commissione di cui al precedente articolo provvede: a) alla ripartizione annuale fra le varie province delle somme di cui potrà disporre il "Fondo per l'incremento edilizio" stabilendo altresì come queste somme vadano ripartite tra i diversi istituti di credito fondiario ed edilizio; b) a dare il nulla osta per la concessione dei mutui, fissando i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori; c) a emettere le declaratorie e le decisioni di cui ai precedenti ; d) a tenersi in collegamento con gli organi direttivi di altre organizzazioni aventi scopi analoghi, per il coordinamento dell'attività edilizia; e) a stabilire i criteri per la vigilanza da parte degli Uffici provinciali del Genio civile sull'applicazione della presente legge e sulla esecuzione delle costruzioni oggetto della legge stessa, stabilendo all'uopo le norme per l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, anche ai fini del pagamento del saldo di mutuo.
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