Art. 9
LEGGE 10 agosto 1950, n. 715
In vigore dal 29 set 1950
Gli assegnatari o proprietari di alloggi devono occuparli personalmente o a mezzo di parenti fino al secondo grado per non meno di un quinquennio dalla data dell'assegnazione o dell'ultimazione della costruzione.
La locazione o l'alienazione dell'alloggio nel primo quinquennio comporta la risoluzione di diritto del contratto di mutuo e la decadenza da ogni altro beneficio.
La stessa decadenza si applica nel caso di estinzione anticipata del mutuo entro lo stesso periodo di tempo.
Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano qualora l'alienazione o la locazione siano autorizzate dalla Commissione di cui all' in base a gravi e sopravvenuti motivi di necessità.
Storico versioni
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