Art. 4

LEGGE 10 agosto 1950, n. 715

In vigore dal 29 set 1950
I mutui di cui ai precedenti articoli sono concessi dagli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario ed edilizio, occorrendo, in deroga alle disposizioni legislative vigenti ed alle norme dei loro statuti. I mutui devono essere ammortizzati entro il termine massimo di anni 35, con facoltà di estinzione anticipata, salvo quanto disposto dal penultimo comma dell', e non debbono gravare sui mutuatari, per interessi, diritto di commissione e spese accessorie, in misura superiore al 4 per cento per anno.
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