Art. 3
LEGGE 10 agosto 1950, n. 715
In vigore dal 29 set 1950
L'importo del mutuo può raggiungere il 75 per cento del costo effettivo dell'area e della costruzione sulla base del preventivo di spesa approvato dall'ingegnere capo dell'Ufficio provinciale del Genio civile territorialmente competente e successivamente approvato dall'istituto mutuante di cui al successivo .
I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulle costruzioni che su di essa sorgeranno.
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