Art. 6
LEGGE 10 agosto 1950, n. 715
In vigore dal 29 set 1950
Le domande per la concessione dei mutui, corredate da una breve relazione con l'indicazione delle caratteristiche e della spesa dell'opera, devono essere presentate all'Ufficio provinciale del Genio civile territorialmente competente, il quale, entro sessanta giorni, sentito l'istituto mutuante, accerterà le possibilità di eventuale accoglimento delle stesse.
Nel caso che le domande possano meritare accoglimento, l'Ufficio provinciale del Genio civile invita i richiedenti a presentare i progetti definitivi con i relativi preventivi di spesa.
Le domande, quindi, insieme con le prescritte documentazioni, ivi compresa l'approvazione del preventivo di spesa da parte dell'ingegnere capo dell'Ufficio provinciale del Genio civile, devono essere trasmesse dagli interessati per la concessione del nulla osta alla Commissione di cui al successivo , tramite gli istituti mutuanti che vi debbono aggiungere la dichiarazione di essere disposti a concedere i mutui.
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