Art. 10

LEGGE 10 agosto 1950, n. 715

In vigore dal 23 apr 1968
A tutti gli atti e contratti occorrenti per le costruzioni oggetto della presente legge che siano ultimate entro il 31 dicembre 1955, compresi gli acquisti di aree edificabili, si applicano le agevolazioni fiscali e tributarie stabilite dall'art. 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43. Per le aree fabbricabili necessarie alla attuazione della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli 21 e 22 della legge 2 luglio 1949, n. 408. (3) A tutti gli effetti tributari le cooperative edilizie beneficiarie di mutui previsti dalla presente legge, debbono considerarsi cooperative a contributo erariale .
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