Art. 7

LEGGE 10 agosto 1950, n. 715

In vigore dal 29 set 1950
I mutui di cui alla presente legge possono essere erogati col sistema dei versamenti rateali durante il corso dei lavori, in base a stati di avanzamento debitamente controllati dall'Ufficio provinciale del Genio civile e dall'istituto mutuante. I versamenti rateali della somma mutuata possono, con le modalità e nella misura stabilita dagli istituti mutuanti, avere inizio solo dopo la stipulazione dell'atto condizionato di mutuo e la iscrizione della relativa ipoteca e sempre che il mutuatario abbia già impiegato nell'acquisto dell'area e per i lavori eseguiti almeno il 25 per cento della somma totale quale risulta dal preventivo approvato dall'ingegnere capo dell'Ufficio provinciale del Genio civile territorialmente competente e dall'istituto mutuante, sempre che sia stato concesso il nulla osta dalla Commissione di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;715#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo