Art. 5
LEGGE 10 agosto 1950, n. 715
In vigore dal 29 set 1950
Per far fronte alla concessione dei mutui di cui ai precedenti articoli, agli istituti di credito fondiario ed edilizio saranno accordate anticipazioni a valere sul Fondo di cui al precedente .
A fronte delle anticipazioni ottenute, gli istituti emetteranno proprie cartelle od obbligazioni, in serie speciali, che saranno cedute al loro valore nominale al Ministero del tesoro.
Le anticipazioni, nonchè le condizioni relative alla concessione dei mutui, alla emissione ed all'estinzione delle cartelle od obbligazioni in serie speciali, saranno regolate da apposite convenzioni da stipularsi dal Ministero del tesoro con gli istituti di credito fondiario ed edilizio. Tali convenzioni sono esenti da tassa di bollo ed imposta di registro.
Storico versioni
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