Art. 19

LEGGE 10 agosto 1950, n. 715

In vigore dal 29 set 1950
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a By di Ollomont, addì 10 agosto 1950 EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - SCELBA - PICCIONI - VANONI - PELLA - TOGNI - MARAZZA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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