Art. 19
LEGGE 10 agosto 1950, n. 715
In vigore dal 29 set 1950
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a By di Ollomont, addì 10 agosto 1950
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - SCELBA - PICCIONI
- VANONI - PELLA -
TOGNI - MARAZZA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Storico versioni
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