Art. 17 · LEGGE 10 agosto 1950, n. 715

Art. 17

LEGGE 10 agosto 1950, n. 715

In vigore dal 22 ago 1956
Le somme versate al "Fondo per l'incremento edilizio" ad estinzione dei mutui, nonchè quelle allo stesso dovute a titolo di penale a norma dei precedenti , sono impiegate per la concessione di nuovi mutui. Del pari gli interessi, dedotto quanto necessario per fronteggiare le spese per il funzionamento della Commissione e della segreteria di cui ai precedenti , sono devoluti alla concessione di nuovi mutui. Inizialmente alle spese si provvederà con le disponibilità del fondo di cui al precedente . La misura dei compensi ai componenti della Commissione e della Segreteria tecnica, nonchè la misura delle altre spese necessarie per il funzionamento di detti organi, e il relativo ammontare, sono determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, e possono essere modificati alla fine di ogni triennio. I fondi occorrenti sono messi a disposizione del presidente della Commissione .
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