Allegato

Art. 4

In vigore dal 27 ago 1964
Ciascun Ente può riservare e mettere a concorso per i propri dipendenti, con i criteri di cui al successivo , non più dell'1% degli alloggi da assegnare. Sono esclusi dall'assegnazione degli alloggi i membri dei Consigli di amministrazione e degli Organi di controllo. Non possono essere assegnati in proprietà o in locazione alloggi economici e popolari costruiti dagli Enti di cui all', con il concorso o il contributo dello Stato: a) a chi non abbia la cittadinanza italiana; b) a chi sia proprietario nello stesso centro urbano, ovvero in Comune vicitore agevolmente collegato allo stesso centro urbano, di altra abitazione che risulti adeguata al bisogni della propria famiglia. Si ritiene adeguata l'abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia; con un minimo di tre ed un massimo di cinque vani, salvo il disposto di cui all' (quinto comma) della legge 2 luglio 1949, n. 408; c) a chi sia proprietario in qualsiasi località di un alloggio che consenta un reddito netto annuo superiore a L. 200.000; d) a chi abbia già ottenuto, a qualsiasi titolo, l'assegnazione in proprietà di altri alloggi, costruiti con i concessi o contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni o di Enti pubblici o con i mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715; e) a chi sia iscritto nei ruoli della imposta complementare per un reddito netto annuo tassabile, a norma della legge 11 gennaio 1951, n. 25, superiore a L. 1.200.000, detratta la quota afferente ai redditi di lavoro. Le stesse esclusioni sono stabilite per le persone il cui coniuge, non separato legalmente, si trovi nelle condizioni previste dalle lettere b), c), d) ed e). L'assegnazione deve essere comunicata non appena accettata, e comunque non oltre trenta giorni dall'accettazione, dall'Ente assegnante con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero del lavori pubblici, al Provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio, nonché all'Ente anche privato al quale l'assegnatario si fosse eventualmente iscritto al fine di conseguire l'assegnazione di un alloggio in proprietà. Nel caso di pluralità di assegnazioni o di assegnazione in contrasto con le presenti norme, le relative decadenze sono dichiarate, anche d'ufficio, dalla Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica di cui al successivo . Per quanto attiene ai lavoratori agricoli dipendenti e assegnazioni di somme effettuate in favore di tali lavoratori ai sensi dell' della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, devono essere comunicate dall'Ente assegnante entro 30 giorni dal perfezionamento del contratto di mutuo stipulato con il lavoratore beneficiario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-23;655#art-a-4

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