DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 1406·17 ottobre 1967
Norme di attuazione dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.
Vigente dal 17 febbraio 1968 16 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il
Art. 2È costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un comitato composto: a)
Art. 3Le domande di prestito debbono essere dirette allo ispettorato provinciale dell'agricoltur
Art. 4I rischi di ciascuna operazione sono posti integralmente a carico degli istituti i quali s
Art. 5L'esame delle domande per la concessione dei prestiti verrà espletato dagli istituti prima
Art. 6Alle adunanze dei consigli di amministrazione, dei comitati centrali di credito o di altri
Art. 7I prestiti per l'acquisto di macchinario possono essere concessi solo per le macchine che
Art. 8Nella concessione dei prestiti, oltre alle prescrizioni contenute nella convenzione di cui
Art. 9Gli istituti sono tenuti a trasmettere al Ministero dall'agricoltura e delle foreste, al M
Art. 10I prelevamenti dal conto corrente fruttifero intestato al "fondo per lo sviluppo della mec
Art. 11Le anticipazioni agli istituti saranno versate in un conto corrente infruttifero vincolato
Art. 12L'ammortamento dei prestiti avrà luogo in un periodo non superiore a cinque anni con decor
Art. 13Per le operazioni di prestito verrà tenuta dagli istituti una gestione separata e verranno
Art. 14Nel caso che la ditta prestataria intenda estinguere il debito nel periodo di preammortame
Art. 15Ai fini dei controlli previsti dalle vigenti disposizioni il Ministero dell'agricoltura e