Art. 6
In vigore dal 3 mar 1968
Alle adunanze dei consigli di amministrazione, dei comitati centrali di credito o di altri organi deliberanti degli istituti di credito che hanno ottenuto anticipazioni, allorquando debbono essere adottate decisioni sulle richieste di concessione di prestiti in difformità dei pareri o dei nulla osta ispettoriali, partecipa, con voto deliberativo, l'ispettore provinciale dell'agricoltura competente per territorio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-17;1406#art-6