Art. 6

In vigore dal 3 mar 1968
Alle adunanze dei consigli di amministrazione, dei comitati centrali di credito o di altri organi deliberanti degli istituti di credito che hanno ottenuto anticipazioni, allorquando debbono essere adottate decisioni sulle richieste di concessione di prestiti in difformità dei pareri o dei nulla osta ispettoriali, partecipa, con voto deliberativo, l'ispettore provinciale dell'agricoltura competente per territorio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-17;1406#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo