Art. 2

In vigore dal 3 mar 1968
È costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un comitato composto: a) dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, che lo presiede o da un Sottosegretario di Stato da lui designato; b) da due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; c) da due rappresentanti del Ministero del tesoro; d) da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica; e) da un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; f) da un funzionario della Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito; g) da due esperti. I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, previa designazione delle amministrazioni interessate. Con lo stesso decreto si provvede alla nomina dei funzionari che dovranno sostituire i membri del comitato in caso di loro assenza o impedimento, nonché alla nomina del funzionario della carriera direttiva del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, che dovrà svolgere il servizio di segreteria. Il Comitato è sentito: sulla designazione degli istituti che - espletata la istruttoria di cui al precedente - siano da preferire per la concessione delle anticipazioni; sull'ammontare delle anticipazioni da concedere annualmente agli istituti medesimi; sugli acquisti da finanziare, sui tipi di macchine ed attrezzature e sull'ammontare massimo dei prestiti; sui ricorsi avverso i pareri o i nulla osta emessi dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura in merito alle domande di prestito. Inoltre può essere sentito su ogni materia attinente alla gestione del "fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura", nonché sulla vigilanza nello impiego delle anticipazioni concesse e sul coordinamento dell'azione degli istituti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-17;1406#art-2

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