Art. 3
In vigore dal 3 mar 1968
Le domande di prestito debbono essere dirette allo ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio e, per conoscenza, all'istituto di credito prescelto fra quelli ammessi ad operare con le anticipazioni statali.
Per le domande con una spesa preventivata superiore al limite di lire 20 milioni previsto dal secondo comma dell'art. 40 della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910, lo ispettorato trasmetterà entro quindici giorni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed all'istituto di credito il proprio parere sulla concessione del finanziamento.
Per le domande con una spesa preventivata non superiore al limite suindicato, l'ispettorato provinciale della agricoltura trasmetterà direttamente all'istituto il proprio nulla osta, nello stesso periodo di tempo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-17;1406#art-3