Art. 8
In vigore dal 3 mar 1968
Nella concessione dei prestiti, oltre alle prescrizioni contenute nella convenzione di cui all' della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, debbono in ogni caso essere osservate le seguenti norme:
a) le ditte prestatarie dovranno dimostrare che la somma richiesta non ecceda il 75 per cento del prezzo di vendita delle macchine e connesse attrezzature. Detta percentuale è elevabile fino al 90 per cento del prezzo richiesto per i coltivatori diretti (singoli od associati).
b) le ditte richiedenti dovranno impegnarsi a non rivendere le macchine acquistate per tutta la durata del prestito sotto pena di decadenza dal beneficio del termine.
In caso di decadenza ai sensi della precedente lettera b) i versamenti al "fondo" da parte degli istituti saranno effettuati alle scadenze previste per l'ammortamento od alla data del recupero se questo venga realizzato prima della scadenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-17;1406#art-8