Art. 9
In vigore dal 3 mar 1968
Gli istituti sono tenuti a trasmettere al Ministero dall'agricoltura e delle foreste, al Ministero del tesoro ed ai competenti ispettorati provinciali dell'agricoltura gli elenchi delle operazioni perfezionate su nulla osta dello stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le operazioni con una spesa preventivata superiore a lire venti milioni o degli ispettorati medesimi per le operazioni con una spesa preventivata non superiore al predetto limite.
Nel caso in cui il costo delle macchine e delle attrezzature risultante dall'attestazione di avvenuto acquisto, da rilasciarsi a cura dell'istituto mutuante, sia inferiore rispetto alla somma a suo tempo ritenuta ammissibile ai fini della determinazione dell'importo del prestito, il finanziamento stesso verrà proporzionalmente ridotto e riportato ad un ammontare non superiore al 75 per cento o al 90 per cento della spesa accertata nei casi rispettivamente previsti al precedente , lettera a).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-17;1406#art-9