Art. 10

In vigore dal 3 mar 1968
I prelevamenti dal conto corrente fruttifero intestato al "fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" avverranno su ordinativi di pagamento emessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste vistati dalla ragioneria centrale presso il Ministero medesimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-17;1406#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo