Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 3 mar 1968
I prelevamenti dal conto corrente fruttifero intestato al "fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" avverranno su ordinativi di pagamento emessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste vistati dalla ragioneria centrale presso il Ministero medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-17;1406#art-10