Art. 13

In vigore dal 3 mar 1968
Per le operazioni di prestito verrà tenuta dagli istituti una gestione separata e verranno aperte apposite contabilità con le quali si metteranno in evidenza: a) l'ammontare delle somme prelevate dal fondo sulle anticipazioni ad essi assegnate; b) l'ammontare delle somministrazioni corrisposte; c) gli interessi dovuti dai beneficiari nel periodo di preammortamento; d) le rate di ammortamento dovute dai beneficiari; e) l'ammontare di ciascuna estinzione anticipata; f) i compensi trattenuti dagli istituti. Le annualità di ammortamento dovute dai beneficiari - dedotti i compensi spettanti agli istituti - dovranno essere versate, a cura degli istituti stessi, al conto corrente fruttifero intestato al "fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura", tramite la Tesoreria centrale, alle scadenze stabilite nei rispettivi piani di ammortamento e ciò anche se i beneficiari non abbiano provveduto ai relativi pagamenti. Parimenti, alle scadenze stabilite, dovranno essere versate al fondo le somme dovute dai beneficiari per interessi del periodo di preammortamento, dedotti i compensi spettanti agli istituti. Dopo il 31 dicembre 1980 i versamenti affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del tesoro. Alla fine di ciascun semestre gli istituti trasmetteranno ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro gli estratti dei movimenti verificatisi nella gestione di cui al primo comma del presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-17;1406#art-13

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