Art. 15

In vigore dal 3 mar 1968
Ai fini dei controlli previsti dalle vigenti disposizioni il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero del tesoro potranno chiedere, sia agli istituti che ai beneficiari, tutti i dati, le notizie e i documenti occorrenti per la esplicazione della loro vigilanza sulla gestione delle anticipazioni e sui prestiti con tali anticipazioni concessi e somministrati. Detti Ministeri potranno inoltre disporre verifiche sulle gestioni delle anticipazioni accordate per accertare la situazione in riferimento ai prestiti concessi e somministrati e la regolarità delle relative operazioni. A questo scopo gli istituti dovranno convenire con i beneficiari l'inserzione - nella domanda di prestito - di apposita dichiarazione da cui risulti il consenso dei beneficiari stessi a che siano esercitati, per la durata dell'ammortamento, controlli circa l'esistenza e l'impiego delle macchine e delle attrezzature acquistate. Gli istituti sono tenuti ad agevolare i funzionari incaricati dei controlli ed ispezioni di cui al precedente comma, in modo da rendere sollecito ed efficace lo svolgimento delle relative operazioni. Nei casi di rilevata lentezza nell'impiego delle anticipazioni concesse, è in facoltà dei Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, di stornare - previa diffida ad utilizzare le somme assegnate entro il termine che verrà stabilito con la diffida stessa - le anticipazioni medesime, in tutto o in parte, a favore di altri istituti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-17;1406#art-15

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