Art. 16

In vigore dal 3 mar 1968
Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317, restano in vigore per i prestiti e mutui posti in essere anteriormente alla entrata in vigore della legge 27 ottobre 1966, n. 910. Per le domande di prestiti e mutui per impianti irrigui ed edifici rurali presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge su citata e definite con la stipula del contratto successivamente alla data medesima, si applicano i criteri preferenziali di cui al precedente , e il minor tasso di interesse del 2 per cento stabilito dall' della legge 27 ottobre 1966, n. 910. In conseguenza le annualità e le semestralità di ammortamento delle operazioni a carico delle ditte beneficiarie ammontano per ogni cento lire di capitale mutuato rispettivamente a lire 13,650980 e lire 6,791700 per i mutui con durata di anni otto destinati alla esecuzione di impianti irrigui ed a lire 6,115672 e lire 3,042698 per i mutui con durata di anni venti destinati alla costruzione di edifici rurali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 ottobre 1967 SARAGAT MORO - RESTIVO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1968 Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 28. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-17;1406#art-16

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