Art. 12
In vigore dal 3 mar 1968
L'ammortamento dei prestiti avrà luogo in un periodo non superiore a cinque anni con decorrenza dal 10 gennaio o 10 luglio successivo alla data di somministrazione del prestito. Le operazioni saranno estinte in annualità o semestralità posticipate costanti comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi. Per il periodo di preammortamento, che non potrà superare i sei mesi, il beneficiario sarà tenuto a corrispondere per le operazioni poste in essere posteriormente alla entrata in vigore della legge 27 ottobre 1966, n. 910 l'interesse semplice posticipato in ragione del 2 per cento.
Le annualità o semestralità di ammortamento saranno calcolate applicando rispettivamente le seguenti formule:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Per modo che le annualità o semestralità a carico dei beneficiari saranno rispettivamente lire 21,215839 e lire 10,555404 per ogni cento lire di capitale mutuato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-17;1406#art-12