Art. 7
In vigore dal 3 mar 1968
I prestiti per l'acquisto di macchinario possono essere concessi solo per le macchine che trovino appropriata ed economica utilizzazione nell'ambito dell'azienda agraria, fatto salvo quanto previsto dall' della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dalla legge 28 dicembre 1957, n. 1306.
Agli effetti dell' della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, nonché dell' della legge 27 ottobre 1966, n. 910 sono compresi nella denominazione "macchine agricole" tutti i mezzi che interessano la meccanizzazione al servizio delle aziende stesse, anche se utilizzabili per la produzione di energia illuminante o motrice e per la conservazione, manipolazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici.
Sono altresì assimilate alle macchine agricole le attrezzature mobili per la copertura e la difesa di colture di pregio delle aziende agricole o floricole, nonché, nelle zone silvo-pastorali sprovviste di rete viaria, i mezzi agricoli per il trasporto di persone, animali e cose.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-17;1406#art-7