Art. 14

In vigore dal 3 mar 1968
Nel caso che la ditta prestataria intenda estinguere il debito nel periodo di preammortamento dovrà versare all'istituto l'importo della somma ricevuta e dei relativi interessi semplici maturati. Se il prestatario intenda estinguere anticipatamente l'operazione posta in essere posteriormente all'entrata in vigore della legge 27 ottobre 1966, n. 910 durante il periodo di ammortamento dovrà versare il residuo debito capitale a suo carico alla data del riscatto, e cioè il valore attuale al 2 per cento delle singole annualità o semestralità di ammortamento ancora da scadere. Gli istituti verseranno entro quindici giorni al conto corrente istituito presso la Tesoreria centrale denominato "fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" gli importi delle estinzioni anticipate predette, previa deduzione di una quota pari ad una annualità del compenso loro spettante stabilito per convenzione. Per le estinzioni di operazioni ad ammortamento semestrale verificatesi dopo il pagamento della 1ª, 3ª, 5ª, 7ª e 9ª rata semestrale il compenso di cui al precedente comma è pari alla metà di quello annuale. Dopo il 31 dicembre 1980 tali versamenti affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del tesoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-17;1406#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo