Art. 1

In vigore dal 3 mar 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317; Viste le leggi 28 dicembre 1957, n. 1306, 24 giugno 1958, n. 637, 14 gennaio 1959, n. 5, 2 giugno 1961, n. 454, 14 gennaio 1963, n. 22, 5 marzo 1964, n. 120 e 2 novembre 1964, n. 1132, con le quali sono state apportate modificazioni ed integrazioni alla predetta legge 25 luglio 1952, n. 949, capo III; Visto l' della legge 27 ottobre 1966, n. 910; Considerato che occorre adeguare le norme di cui al regolamento di esecuzione della citata legge 25 luglio 1952, n. 949 alle nuove disposizioni recate dalle leggi su menzionate; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Gli istituti di credito che intendano ottenere la concessione di anticipazioni da impiegare nella erogazione di prestiti ai termini dell' della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell' della legge n. 910 del 27 ottobre 1966, dovranno presentare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 31 ottobre precedente l'anno finanziario cui si riferiscono gli stanziamenti da ripartire. Nella domanda dovrà essere richiamata l'azione che l'istituto ha già svolto e si propone di svolgere nel settore del credito agrario di esercizio e dovranno inoltre essere indicate: a) la zona nella quale l'istituto intende operare e l'attrezzatura di cui dispone e che si propone ed è in grado di creare per il credito agrario; b) la misura del compenso richiesto per il servizio, comprensivo delle spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposte, spese di registro, ipotecarie e di ogni altro onere, nonché delle spese contrattuali, di istruttoria tecnica e legale e di accertamento di avvenuto acquisto delle macchine e delle attrezzature, tenendo presente che le spese di bollo delle cambiali agrarie sono a carico della ditta prestataria. Sulle domande deciderà, previ gli accertamenti del caso, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministero del tesoro, sentito il comitato di cui al successivo .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-17;1406#art-1

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