DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 2043·6 ottobre 1963
Norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste.
Vigente dal 14 dicembre 2009 15 articoli 4 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione, Visto l'art. 3 della le
Art. 2Non hanno diritto alla ripartizione della somma di cui all'art. 1 coloro i quali, direttam
Art. 3Ai fini del presente decreto sono parificati ai cittadini italiani coloro ai quali tale st
Art. 4Nel caso di morte del deportato per causa dipendente direttamente o indirettamente dalla d
Art. 5Non hanno diritto all'indennizzo i deportati ed i beneficiari elencati nell'art. 4 che sia
Art. 6La domanda per ottenere la liquidazione dell'indennizzo deve essere presentata al Minister
Art. 7Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è nominata una Commissione con il co
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Art. 9Il computo dei mesi è effettuato tenendo conto dei seguenti criteri: a) per presenza nei c
Art. 10Divenuti definitivi gli elenchi dei beneficiari, la Commissione di cui all'art. 7, integra
Art. 11Lo stato di riparto è reso esecutivo con decreto del Ministro per il tesoro e la distribuz
Art. 12L'indennizzo viene pagato la un'unica soluzione ad ogni beneficiario. Se questi muore dopo
Art. 13Una frazione della somma versata dalla Repubblica Federale di Germania, nella misura che s
Art. 14La somma pagata dalla Repubblica Federale di Germania in virtù dell'Accordo del 2 giugno 1
Art. 15Tutti gli atti e documenti relativi alle domande ed alle operazioni di riparto e assegnazi
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