Art. 9
In vigore dal 5 feb 1964
Il computo dei mesi è effettuato tenendo conto dei seguenti criteri:
a) per presenza nei campi di concentramento si intende il periodo che va dal giorno della cattura al giorno del rimpatrio dopo la liberazione;
b) per i deceduti durante la deportazione, o entro due anni dall'8 maggio 1945 se la morte avvenne per causa diretta della deportazione, si computa un minimo di dodici mesi;
c) il periodo di presenza superiore a dieci giorni e calcolato per un mese; quello inferiore non è computato.
Il numero delle quote assegnate ad ogni beneficiario a titolo di più familiari deceduti o dispersi non può comunque superare il numero di cinque, oltre quella eventualmente dovutagli a titolo personale per fatti della sua deportazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-06;2043#art-9