Art. 8

In vigore dal 6 set 1966
L'esame delle domande deve essere ultimato dalla Commissione entro un anno dalla scadenza del termine di cui all'; entro i due mesi successivi verranno redatti, a cura della Commissione, gli elenchi delle domande accolte, distinguendo i beneficiari dell'indennizzo in superstiti e familiari dei deceduti. Gli elenchi sono pubblicati, in una sola volta, nella Gazzetta Ufficiale e contro le loro risultanze può essere presentato ricorso, entro trenta giorni dalla pubblicazione, al Ministero del tesoro che decide con provvedimento definitivo nel termine di tre mesi. Per ogni nominativo sono indicati, oltre le generalità ed il domicilio, il luogo di cattura, il campo o i campi di deportazione e la durata della deportazione espressa in mesi; per i deceduti deve indicarsi anche la data della morte o, in mancanza, quella presunta.

Note all'articolo

  • La L. 6 agosto 1966, n. 646 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "I termini previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, per l'esame delle domande e per la redazione degli elenchi delle istanze accolte, sono prorogati fino alla scadenza di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-06;2043#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo