Art. 11
In vigore dal 5 feb 1964
Lo stato di riparto è reso esecutivo con decreto del Ministro per il tesoro e la distribuzione dell'indennizzo agli aventi diritto avviene, entro il termine massimo di sei mesi, a mezzo di conto corrente postale pagabile nei luogo di residenza dell'interessato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-06;2043#art-11