Art. 15
In vigore dal 5 feb 1964
Tutti gli atti e documenti relativi alle domande ed alle operazioni di riparto e assegnazione sono esenti da bollo e da registrazione.
L'indennizzo resta comunque esente da ogni imposta e tassa non solo nel confronti degli ex deportati, ma anche nei confronti degli aventi diritto del deportato deceduto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato e Roma, addì 6 ottobre 1963
SEGNI
LEONE - PICCIONI COLOMBO - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 106. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-06;2043#art-15