Art. 13

In vigore dal 10 apr 1968
Una frazione della somma versata dalla Repubblica Federale di Germania, nella misura che sarà stabilita dalla Commissione di cui all' e che non può superare il 2,50% del totale, è assegnata e divisa in parti uguali alle tre Associazioni: Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti, Associazione nazionale ex internati, Unione delle Comunità israelitiche italiane. Un'altra frazione dell'1 per cento della somma versata dalla Repubblica federale di Germania, e gli interessi maturati sull'intera somma sono tenuti a disposizione del Ministero del tesoro per essere eventualmente ripartiti rispettivamente tra coloro le cui domande non fossero presentate nei termini per causa di comprovata forza maggiore, oppure le cui domande fossero accolte in sede giurisdizionale a seguito di ricorso avverso il provvedimento del Ministero del tesoro di cui al secondo comma dell'. La quota attribuita a ciascuno di costoro sarà pari a quella attribuita ai beneficiari della ripartizione principale o, se necessario, proporzionalmente ridotta. La somma di cui al primo comma sarà pagata alle associazioni interessate non appena la commissione di cui all' ne avrà stabilito la misura. Le parti non utilizzate delle somme accantonate ai sensi del precedente comma saranno versate in parti uguali alle predette tre associazioni rispettivamente dopo cinque anni dalla pubblicazione del presente decreto ed entro tre mesi dalla definizione dei ricorsi.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-06;2043#art-13

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Art. 13 Norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste. — Testo vigente | Portale Normativo