Art. 7
In vigore dal 5 feb 1964
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è nominata una Commissione con il compito di esaminare le domande, accertare i requisiti richiesti ai fini della liquidazione dell'indennizzo, con facoltà di assumere eventuali prove anche d'ufficio e di disporre la ripartizione della somma.
La Commissione è così composta:
a) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri che la presiede;
b) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
c) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
d) da un rappresentante dei Ministero della difesa;
e) dai presidenti, o loro delegati, delle seguenti organizzazioni: Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti; Associazione nazionale ex internati; Unione delle Comunità israelitiche italiane;
f) da un segretario, senza diritto a voto, scelto fra i funzionari della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero del tesoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-06;2043#art-7