Art. 7

In vigore dal 5 feb 1964
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è nominata una Commissione con il compito di esaminare le domande, accertare i requisiti richiesti ai fini della liquidazione dell'indennizzo, con facoltà di assumere eventuali prove anche d'ufficio e di disporre la ripartizione della somma. La Commissione è così composta: a) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri che la presiede; b) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri; c) da un rappresentante del Ministero del tesoro; d) da un rappresentante dei Ministero della difesa; e) dai presidenti, o loro delegati, delle seguenti organizzazioni: Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti; Associazione nazionale ex internati; Unione delle Comunità israelitiche italiane; f) da un segretario, senza diritto a voto, scelto fra i funzionari della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero del tesoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-06;2043#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo