Art. 3
In vigore dal 5 feb 1964
Ai fini del presente decreto sono parificati ai cittadini italiani coloro ai quali tale status venne revocato ai sensi del regio decreto 7 settembre 1938, n. 1381.
Il possesso della cittadinanza italiana richiesto dallo è riferito alla data della deportazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-06;2043#art-3