Art. 3

In vigore dal 5 feb 1964
Ai fini del presente decreto sono parificati ai cittadini italiani coloro ai quali tale status venne revocato ai sensi del regio decreto 7 settembre 1938, n. 1381. Il possesso della cittadinanza italiana richiesto dallo è riferito alla data della deportazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-06;2043#art-3

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Art. 3 Norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste. — Testo vigente | Portale Normativo