Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 5 feb 1964
Ai fini del presente decreto sono parificati ai cittadini italiani coloro ai quali tale status venne revocato ai sensi del regio decreto 7 settembre 1938, n. 1381. Il possesso della cittadinanza italiana richiesto dallo è riferito alla data della deportazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-06;2043#art-3