Art. 1
In vigore dal 5 feb 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione, Visto l' della legge 6 febbraio 1963, n. 404, relativa all'Accordo italo-germanico per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, concluso a Bonn il 2 giugno 1961;
Udito il parere della Commissione parlamentare prevista dall' della legge sopraindicata;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per le finanze;
Decreta:
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La somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania al Governo della Repubblica italiana in base all'Accordo del 2 giugno 1961 a titolo di riparazione morale a favore di cittadini italiani che furono vittime della deportazione per ragioni di razza, fede o ideologia, sarà ripartita fra i beneficiari secondo le norme di cui al presente decreto.
Hanno diritto alla suddetta riparazione coloro i quali, in qualunque circostanza e ovunque si trovassero, anche fuori del territorio dello Stato, furono deportati per le ragioni di cui al comma precedente, nei campi di concentramento nazionalsocialisti per aver:
a) compiuto atti relativi alla lotta di liberazione, ovvero,
b) svolto attività politica, in contrasto con le direttive del regime fascista e delle forze tedesche di occupazione, ovvero,
c) appartenuto a partiti politici vietati dai regimi nazionalsocialista e fascista, ovvero,
d) compiuto manifestazioni o atti di protesta contro il regime fascista o contro le forze tedesche di occupazione, ovvero,
e) partecipato a scioperi, o compiuto atti in occasione degli stessi, ritenuti ostili alle forze germaniche di occupazione, ovvero, f) subito cattura in occasione di rastrellamenti, di scioperi, o di azioni di rappresaglia, ovvero,
g) subito persecuzioni per ragioni razziali.
Hanno ugualmente diritto alla suddetta riparazione gli internati militari e i lavoratori non volontari in Germania che, in seguito ad atto di resistenza o ritenuto tale o per atti considerati di sabotaggio alla produzione tedesca, vennero trasferiti nei campi di concentramento nazionalsocialisti.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-06;2043#art-1