Art. 5

In vigore dal 5 feb 1964
Non hanno diritto all'indennizzo i deportati ed i beneficiari elencati nell' che siano stati condannati per collaborazionismo con sentenza passata in giudicato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-06;2043#art-5

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