Art. 10
In vigore dal 10 apr 1968
Divenuti definitivi gli elenchi dei beneficiari, la Commissione di cui all', integrata da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, procede, entro due mesi, alla ripartizione della somma.
A tal fine l'ammontare della somma versata dalla Repubblica Federale di Germania,... e previa detrazione delle aliquote di cui all', viene divisa per il numero totale dei mesi di presenza in campo di concentramento da parte di tutti i deportati ammessi alla ripartizione.
Il quoziente così ottenuto viene moltiplicato per i mesi di durata della deportazione di ciascun richiedente o suo dante causa; il prodotto rappresenta la quota personale di ciascun richiedente ammesso alla ripartizione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-06;2043#art-10