Art. 14
In vigore dal 5 feb 1964
La somma pagata dalla Repubblica Federale di Germania in virtù dell'Accordo del 2 giugno 1961, viene depositata nel suo complesso in un conto speciale fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato denominato "Fondo versato dalla Repubblica Federale di Germania da erogarsi ai sensi della legge 6 febbraio 1963, n. 404".
Per la corresponsione degli indennizzi spettanti agli aventi diritto, le operazioni di prelevamento sul fondo di cui ad comma precedente saranno effettuate con le modalità da stabilirsi con provvedimento del Ministro per il tesoro.
La risultanza attiva del suddetto conto speciale, dopo il prelevamento delle percentuali di cui all' e la corresponsione degli indennizzi, sarà distribuita, in parti uguali, alle tre Associazioni di cui allo stesso .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-06;2043#art-14