Art. 4

In vigore dal 5 feb 1964
Nel caso di morte del deportato per causa dipendente direttamente o indirettamente dalla deportazione, lo indennizzo spetta in ordine di precedenza: a) al coniuge, che al momento della morte non era legalmente separato per sua colpa o per colpa di entrambi con sentenza passata in giudicato, e che non sia passato a seconde nozze; b) ai figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti, adottivi, ed agli affiliati in concorso fra di loro secondo le norme successorie; c) ai genitori legittimi, naturali, adottivi e agli affilianti, in concorso fra di loro secondo le norme successorie; d) ai fratelli ed alle sorelle; e) a coloro che abbiano provveduto al mantenimento ed alla educazione del deportato, rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del 12° anno, fino alla maggiore età, ovvero fino alla data dell'evento dannoso. Se il deportato sia rimasto orfano di uno solo dei genitori, la disposizione di cui al presente comma si applica anche al patrigno o alla matrigna. In mancanza delle persone sopra elencate l'indennizzo non può essere attribuito. Ai figli del dante causa, che siano deceduti prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, subentrano, per rappresentazione, i discendenti legittimi. Beneficiano dell'indennizzo anche gli aventi causa, compresi nelle categorie indicate nel primo comma del presente articolo, di colui che fu soppresso o venne altrimenti a morte nel corso della traduzione dal luogo di cattura o di detenzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-06;2043#art-4

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