Art. 2

In vigore dal 5 feb 1964
Non hanno diritto alla ripartizione della somma di cui all' coloro i quali, direttamente o indirettamente, abbiano già percepito una indennità, per lo stesso titolo, dalla Repubblica Federale di Germania.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-06;2043#art-2

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