Art. 153
Disposizioni transitorie riguardanti atti delegati e atti di esecuzione
In vigore dal 11 dic 2018
Disposizioni transitorie riguardanti atti delegati e atti di esecuzione
1. Gli atti delegati di cui all’, paragrafo 2, e gli atti di esecuzione di cui all’, paragrafo 5, all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 6, all’, paragrafo 8, all’, paragrafo 6, e all’, paragrafo 7, sono adottati prima del 28 gennaio 2022. Tali atti delegati e atti di esecuzione si applicano a decorrere dal 28 gennaio 2022.
2. Fatta salva la data di applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta gli atti delegati di cui all’, paragrafo 4, almeno entro il 27 settembre 2021. Tali atti delegati si applicano a decorrere dal 28 gennaio 2022.
3. Fatta salva la data di applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta gli atti delegati di cui all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 2, e gli atti di esecuzione di cui all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 1, almeno a decorrere dal 27 gennaio 2021. Tali atti delegati e di esecuzione si applicano a decorrere dal 28 gennaio 2022.
4. Fatta salva la data di applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta gli atti delegati di cui all’, paragrafo 1, e gli atti di esecuzione di cui all’, paragrafi 2 e 3, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 5, al più tardi a decorrere dal 29 gennaio 2025. Tali atti delegati e di esecuzione si applicano non prima del 28 gennaio 2022.
5. Fatta salva la data di applicazione del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare gli atti delegati e gli atti di esecuzione previsti nel presente regolamento a decorrere dal 27 gennaio 2019. Tali atti delegati e di esecuzione, salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, si applicano a decorrere dal 28 gennaio 2022.
Quando adotta gli atti delegati e gli atti di esecuzione di cui al presente articolo, la Commissione concede un tempo sufficiente tra la loro adozione e la loro data di applicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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