Art. 99
Autorizzazioni alla distribuzione all’ingrosso
In vigore dal 11 dic 2018
Autorizzazioni alla distribuzione all’ingrosso
1. La distribuzione all’ingrosso di medicinali veterinari richiede il possesso di un’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso.
2. I titolari delle autorizzazioni alla distribuzione all’ingrosso sono stabiliti nell’Unione.
3. Le autorizzazioni alla distribuzione all’ingrosso sono valide in tutta l’Unione.
4. Gli Stati membri possono decidere che le forniture di piccoli quantitativi di medicinali veterinari da un rivenditore al dettaglio a un altro nello stesso Stato membro non sono soggette all’obbligo di possesso di un’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso.
5. In deroga al paragrafo 1, il titolare di un’autorizzazione alla fabbricazione non è tenuto a possedere un’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso per i medicinali veterinari oggetto dell’autorizzazione alla fabbricazione.
6. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure in materia di buona pratica di distribuzione per i medicinali veterinari. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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