Art. 98
Certificati dei medicinali veterinari
In vigore dal 11 dic 2018
Certificati dei medicinali veterinari
1. Su richiesta di un fabbricante o di un esportatore dei medicinali veterinari o delle autorità di un paese terzo importatore, l’autorità competente o l’Agenzia certifica che:
a)
il fabbricante è titolare di un’autorizzazione alla fabbricazione;
b)
il fabbricante possiede un certificato di buona pratica di fabbricazione di cui all’; o
c)
al medicinale veterinario in questione è stata rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio nello Stato membro interessato o, nel caso di una richiesta all’Agenzia, un’autorizzazione all’immissione in commercio mediante procedura centralizzata.
2. Quando rilascia tali certificati, l’autorità competente o l’Agenzia, a seconda dei casi, tiene conto delle pertinenti disposizioni amministrative in vigore relativamente al contenuto e al formato di tali certificati.
Storico versioni
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