Art. 96
Tenuta di registrazioni
In vigore dal 11 dic 2018
Tenuta di registrazioni
1. Per tutti i medicinali veterinari che fornisce, il titolare di un’autorizzazione alla fabbricazione tiene registrazioni delle seguenti informazioni:
a)
la data della transazione;
b)
la denominazione del medicinale veterinario, il numero dell’autorizzazione all’immissione in commercio, se del caso, nonché la forma farmaceutica e il dosaggio, a seconda dei casi;
c)
la quantità fornita;
d)
il nome o la ragione sociale nonché il domicilio o la sede sociale permanente del destinatario;
e)
il numero del lotto;
f)
la data di scadenza.
2. Le registrazioni di cui al paragrafo 1 sono rese disponibili alle autorità competenti a fini d’ispezione per un anno dopo la data di scadenza del lotto o, se tale periodo è inferiore a cinque anni dalla registrazione, per almeno cinque anni.
Storico versioni
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