Art. 96

Tenuta di registrazioni

In vigore dal 11 dic 2018
Tenuta di registrazioni 1.   Per tutti i medicinali veterinari che fornisce, il titolare di un’autorizzazione alla fabbricazione tiene registrazioni delle seguenti informazioni: a) la data della transazione; b) la denominazione del medicinale veterinario, il numero dell’autorizzazione all’immissione in commercio, se del caso, nonché la forma farmaceutica e il dosaggio, a seconda dei casi; c) la quantità fornita; d) il nome o la ragione sociale nonché il domicilio o la sede sociale permanente del destinatario; e) il numero del lotto; f) la data di scadenza. 2.   Le registrazioni di cui al paragrafo 1 sono rese disponibili alle autorità competenti a fini d’ispezione per un anno dopo la data di scadenza del lotto o, se tale periodo è inferiore a cinque anni dalla registrazione, per almeno cinque anni.
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Tenuta di registrazioni (Art. 96 Regolamento (UE) 2019/6) — Testo vigente | Portale Normativo