Art. 95

Importatori, fabbricanti e distributori di sostanze attive stabiliti nell’Unione

In vigore dal 11 dic 2018
Importatori, fabbricanti e distributori di sostanze attive stabiliti nell’Unione 1.   Gli importatori, i fabbricanti e i distributori di sostanze attive utilizzate come materiali di partenza nei medicinali veterinari, che sono stabiliti nell’Unione, registrano la loro attività presso l’autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti e si conformano alla buona pratica di fabbricazione o alla buona pratica di distribuzione, a seconda del caso. 2.   Il modulo per registrare l’attività presso l’autorità competente comprende almeno le seguenti informazioni: a) il nome o la ragione sociale nonché il domicilio o la sede sociale permanente; b) le sostanze attive da importare, fabbricare o distribuire; c) i dettagli sui locali e le attrezzature tecniche; 3.   Gli importatori, i fabbricanti e i distributori delle sostanze attive di cui al paragrafo 1 trasmettono il modulo di registrazione all’autorità competente almeno 60 giorni prima dell’inizio previsto della loro attività. Gli importatori, i fabbricanti e i distributori di sostanze attive operanti prima del 28 gennaio 2022 trasmettono il modulo di registrazione all’autorità competente entro il 29 marzo 2022. 4.   L’autorità competente può decidere, sulla base di una valutazione del rischio, di effettuare un’ispezione. Se, entro 60 giorni dal ricevimento del modulo di registrazione, l’autorità competente comunica che sarà effettuata un’ispezione, l’attività non comincia prima che l’autorità competente abbia notificato che l’attività può cominciare. In tal caso l’autorità competente, entro 60 giorni dalla notifica della sua intenzione di effettuare l’ispezione, effettua l’ispezione e comunica i risultati dell’ispezione agli importatori, ai fabbricanti e ai distributori di sostanze attive di cui al paragrafo 1. Se, entro 60 giorni dal ricevimento del modulo di registrazione, l’autorità competente non ha comunicato che sarà effettuata un’ispezione, l’attività può cominciare. 5.   Gli importatori, i fabbricanti e i distributori di sostanze attive di cui al paragrafo 1 trasmettono annualmente all’autorità competente un elenco delle modifiche intervenute in relazione alle informazioni fornite nel modulo di registrazione. Qualsiasi modifica che possa incidere sulla qualità o sulla sicurezza delle sostanze attive fabbricate, importate o distribuite è immediatamente notificata. 6.   Le autorità competenti iscrivono le informazioni fornite conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e all’ nella banca dati della fabbricazione e della distribuzione all’ingrosso di cui all’. 7.   Il presente articolo non pregiudica quanto previsto dall’. 8.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure in materia di buona pratica di distribuzione per le sostanze attive utilizzate come materiali di partenza per i medicinali veterinari. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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Importatori, fabbricanti e distributori di sostanze attive stabiliti nell’Unione (Art. 95 Regolamento (UE) 2019/6) — Testo vigente | Portale Normativo