Art. 55

Banca dati dei medicinali veterinari dell’Unione

In vigore dal 11 dic 2018
Banca dati dei medicinali veterinari dell’Unione 1.   L’Agenzia, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce e mantiene una banca dati dei medicinali veterinari dell’Unione («banca dati dei medicinali»). 2.   Tale banca dati contiene almeno le seguenti informazioni: a) per i medicinali veterinari autorizzati nell’Unione dalla Commissione e dalle autorità competenti: i) la denominazione del medicinale veterinario; ii) la sostanza o le sostanze attive, e il rispettivo dosaggio, del medicinale veterinario; iii) il riassunto delle caratteristiche del prodotto; iv) il foglietto illustrativo; v) la relazione di valutazione; vi) gli elenchi dei siti in cui il medicinale veterinario è fabbricato; e vii) le date dell‘immissione in commercio del medicinale veterinario in uno Stato membro; b) per i medicinali veterinari omeopatici registrati ai sensi del capo V nell’Unione dalle autorità competenti: i) la denominazione del medicinale veterinario omeopatico registrato; ii) il foglietto illustrativo; e iii) gli elenchi dei siti in cui il medicinale veterinario omeopatico registrato è fabbricato; c) i medicinali veterinari il cui impiego è consentito in uno Stato membro conformemente all’, paragrafo 6; d) il volume annuale delle vendite e le informazioni relative alla disponibilità di ciascun medicinale veterinario. 3.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie e le modalità pratiche che stabiliscono: a) le specifiche tecniche della banca dati dei medicinali, inclusi il meccanismo elettronico di scambio di dati per gli scambi con i sistemi nazionali esistenti e il formato per la presentazione elettronica; b) le modalità pratiche per il funzionamento della banca dati dei medicinali, in particolare finalizzata a garantire la protezione delle informazioni riservate di natura commerciale e la sicurezza degli scambi di informazioni; c) le specifiche dettagliate sulle informazioni da includere, aggiornare e condividere nella banca dati dei medicinali, nonché sui soggetti abilitati a farlo; d) le soluzioni di emergenza da adottare in caso di indisponibilità di una delle funzioni della banca dati dei medicinali; e) se del caso, i dati da includere nella banca dati dei medicinali oltre alle informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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Banca dati dei medicinali veterinari dell’Unione (Art. 55 Regolamento (UE) 2019/6) — Testo vigente | Portale Normativo