Art. 109

Obblighi in materia di conservazione delle registrazioni per gli equini

In vigore dal 11 dic 2018
Obblighi in materia di conservazione delle registrazioni per gli equini 1.   La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell’ al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda il contenuto e il formato delle informazioni necessarie per applicare l’, paragrafo 4, e l’, paragrafo 5, e che devono figurare nel documento unico di identificazione a vita di cui all’, paragrafo 4. 2.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i modelli per l’inserimento delle informazioni necessarie per applicare l’, paragrafo 4, e l’, paragrafo 5, e che devono figurare nel documento unico di identificazione a vita di cui all’, paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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Obblighi in materia di conservazione delle registrazioni per gli equini (Art. 109 Regolamento (UE) 2019/6) — Testo vigente | Portale Normativo