Art. 111

Impiego di medicinali veterinari da parte di veterinari che prestano servizi in altri Stati membri

In vigore dal 11 dic 2018
Impiego di medicinali veterinari da parte di veterinari che prestano servizi in altri Stati membri 1.   A un veterinario che presta servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito («Stato membro ospitante») è permesso di detenere e somministrare medicinali veterinari non autorizzati nello Stato membro ospitante ad animali o a gruppi di animali che ha in cura, nella quantità necessaria che non ecceda la quantità necessaria per il trattamento prescritto dal veterinario, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il medicinale veterinario da somministrare agli animali è autorizzato all’immissione in commercio dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il veterinario è stabilito o dalla Commissione; b) i medicinali veterinari in questione sono trasportati dal veterinario nella loro confezione originale; c) il veterinario segue la buona pratica veterinaria applicata nello Stato membro ospitante; d) il veterinario fissa il tempo di attesa specificato sull’etichettatura o sul foglietto illustrativo del medicinale veterinario utilizzato; e) il veterinario non vende al dettaglio alcun medicinale veterinario a un proprietario o detentore di animali trattati nello Stato membro ospitante, a meno che ciò sia permesso dalle norme dello Stato membro ospitante. 2.   Il paragrafo 1 non si applica ai medicinali veterinari immunologici, tranne nel caso di tossine e sieri.
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Impiego di medicinali veterinari da parte di veterinari che prestano servizi in altri Stati membri (Art. 111 Regolamento (UE) 2019/6) — Testo vigente | Portale Normativo